PROTOCOLLO DI
INTESA AMMINISTRATIVA PER LA COSTITUZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA BILINGUI E
BICULTURALI CON PROGRAMMI SCOLASTICI INTEGRATI IN INNSBRUCK E A TRENTO
PROTOCOLLO TRA
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E IL LAND TIROLO SOTTOSCRITTO A INNSBRUCK IL 20
APRILE 2005 E MODIFICHE ALLO STESSO PROTOCOLLO
con delibera
provinciale n. 1150 in data 19/05/2010
Premessa:
ai sensi del Protocollo d'intesa tra la Provincia
autonoma di Trento ed il Land Tirolo siglato il 20 aprile 2005 per la creazione
sperimentale di sezioni di scuola bilingui a Trento e a Innsbruck, in
particolare con riferimento all'articolo 3) del suddetto, la Provincia Autonoma
di Trento ed il Land Tirolo, ritenendo validi il progetto sperimentale e i
risultati raggiunti dallo stesso, concordano nel proseguire con l'istituzione
di classi bilingui italiano-tedesco e tedesco-italiano. Le parti potranno, in
comune accordo, proseguire la sperimentazione anche nelle sezioni della scuola
secondaria di primo grado.
Vista inoltre l'esperienza maturata, le Parti ritengono
opportuno modificare il testo originario ai sensi dell'articolo 13) del
suddetto Protocollo d'intesa, nelle parti come di seguito riportato. In base a
tali premesse, le Parti integrano e modificano il testo originario del
Protocollo siglato in data 20 aprile 2005, nei seguenti punti:
1) la Provincia autonoma di Trento e il Land Tirolo decidono di promuovere
l'istituzione in scuole pubbliche rispettivamente in Trentino e in Tirolo di
classi con insegnamento bilingue (italiano-tedesco e tedesco-italiano), con
programmi concordati tra le parti. A tal fine, e quale primo passo verso
un'ulteriore collaborazione in tale campo, la Provincia Autonoma di Trento ed
il Land Tirolo si impegnano a mettere a disposizione proprio personale
insegnante particolarmente qualificato.
2) La Provincia Autonoma di Trento ed il Land Tirolo, rispettivamente,
indicheranno gli istituti comprensivi dove verrà impartito l'insegnamento
bilingue italiano-tedesco e tedesco-italiano, nelle modalità previste al punto
1). La Provincia Autonoma di Trento ed il Land Tirolo si impegnano ad ottenere
tutte le autorizzazioni ed a prendere le decisioni, che rientrano nel proprio
ambito di competenza, occorrenti alla gestione delle classi bilingui.
3) L'insegnamento bilingue verrà impartito a Innsbruck e a Trento, seguendo i
rispettivi ordinamenti scolastici per la scuola primaria, con inizio dall'anno
scolastico 2005/06 in modo progressivo in una classe, a partire dal primo anno
d'insegnamento. In ogni anno scolastico successivo dovrà essere impartito
l'insegnamento bilingue in una ulteriore classe. Le Parti contraenti dichiarano
la loro intenzione di proseguire l'insegnamento bilingue anche nella scuola
secondaria di primo grado. Prima di una tale prosecuzione verranno valutati
congiuntamente, dopo i primi due anni, i risultati e le esperienze acquisiti
nella scuola primaria bilingue, in modo da poter prendere una decisione entro
il terzo anno. Qualora venga deciso di continuare il progetto di insegnamento
bilingue nella scuola secondaria di primo grado, le Parti valuteranno
l'opportunità di integrare il presente protocollo, per quanto necessario.
4 eliminato
5) Al fine di assicurare l'insegnamento di cui al punto 1), la Provincia
autonoma di Trento e il Land Tirolo si impegnano a mettere a disposizione
dell'altra parte e a retribuire n. 4 docenti occorrenti per i programmi da
svolgere nella lingua ospite, da utilizzarsi negli istituti comprensivi secondo
le esigenze delle Parti, a partire dall'anno scolastico 2010/2011.
6) La Provincia Autonoma di Trento ed il Land Tirolo assicureranno che gli
insegnanti da essi inviati per l'insegnamento nel Paese ospitante rispettino la
normativa scolastica vigente in quel Paese.
7) Le Parti contraenti si impegnano a fornire la propria assistenza nel reperimento
degli alloggi per gli insegnati inviati.
8) La Provincia autonoma di Trento ed il Land Tirolo sceglieranno gli
insegnanti da mettere a disposizione dell'altra Parte per l'insegnamento di cui
al punto 1). Essi accerteranno il possesso della conoscenza della lingua,
rispettivamente italiana o tedesca, del Paese ospite e di requisiti ritenuti
idonei dalle rispettive autorità scolastiche, per lo svolgimento dei compiti
richiesti.
9) Qualora la Provincia autonoma di Trento o il Land Tirolo intendessero
ritirare un proprio docente. dovranno acquisire l'accordo dell'altra Parte e
provvedere alla sostituzione in tempo utile. Qualora un insegnante sia impedito
dal servizio per un periodo presumibilmente superiore ad un mese, la Parte
inviante è obbligata a mettere a disposizione un altro insegnante o, in caso di
impossibilità, ad assumere conseguenti accordi specifici con la controparte. Al
termine di ogni anno scolastico le scuole interessate relazioneranno
sull'andamento del progetto e sul livello di adattamento allo stesso da parte
dei docenti coinvolti.
10) Il Consolato Generale d'Italia in Innsbruck partecipa all'iniziativa
mettendo a disposizione della scuola bilingue e biculturale di Innsbruck,
risorse per sostenere progetti di particolare interesse dedicati a migliorare
l'offerta didattica e formativa degli alunni. A tal fine i docenti italiani e
austriaci della scuola, al momento della predisposizione congiunta del piano
annuale, individueranno le attività specificamente destinate a elevare la qualità
degli interventi sul piano della formazione culturale europea. Fra questi sono
compresi anche materiali informativi e di approfondimento delle materie
d'insegnamento, relazioni con esperti in campi disciplinari, formazione dei
docenti.
11) La vigilanza sulle rispettive classi di scuola bilingue compete alle
rispettive autorità scolastiche. Viene costituito un gruppo di coordinamento
incaricato di dare attuazione operativa al Protocollo. Le autorità scolastiche
di ciascuna Parte vengono periodicamente informate dalle scuole interessate
sull'andamento del progetto.
12) Il Land Tirolo e la Provincia Autonoma di Trento si comunicheranno un
proprio punto di contatto per ogni questione relativa all'applicazione del
progetto scolastico.
13) Qualora si renda necessario apportare cambiamenti al presente protocollo,
le Parti si consulteranno tempestivamente per trovare un accordo.
14) La presente intesa avrà una durata di cinque anni a partire dal momento
della sua sottoscrizione. Potrà essere rinnovata automaticamente, qualora la
Provincia autonoma di Trento o il Land Tirolo non manifestino espressamente la
volontà di terminare la sperimentazione dell'insegnamento di cui al punto 1).
Tale comunicazione all'altra Parte dovrà essere effettuata almeno un anno prima
della scadenza della durata dell'intesa.
15) Il presente protocollo d'intesa è redatto in due originali per ciascuna
delle lingue italiana e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
Eventuali divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione dell'intesa
verranno risolte attraverso consultazione delle Parti.
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